SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA
SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA

SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA

La sospensione della patente è disposta dal prefetto o
dall'autorità giudiziaria:

- per violazione del divieto di circolazione da parte del
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose
(da 1 a 4 mesi: da 2 a 6 mesi se il conducente prosegue il
viaggio prima che termini il divieto di circolazione
- art.6 C.d.S.)

- quando senza aver ottenuto l'autorizzazione si esaguano
trasporti eccezionali o si circoli con un veicolo eccezionale
o quando non si osservano le norme e le cautele stabilite
dall'autorizzazione;

-quando si adibisca un mezzo d'opera al
trasporto di cose diverse da quelle previste o si circoli con
un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa su strade
da esso non percorribili (da 15 a 60 giorni; da 1 a 3 mesi se
dopo l'accertamento dell'infrazione il conducente prosegue
senza essersi messo in regola (art. 10 C.d.S)

- quando si circoli con un veicolo che ecceda i limiti
di sagoma o di massa (da 15 a 60 giorni da 1a 3 mesi se
dopo l'accertamento dell'infrazione il conducente prosegue
senza essersi messo in regola.(artt. 61 e 62 C.d.S.);

- quando nei prini tre anni dopo il conseguimento della
patente o prima di aver compiuto 20 anni si guidino veicoli
non ammessi (da 2 a 8 mesi - art. 117 C.d.S.)

- quando muniti di patente B C o D si guidi un autoveicolo
per il quale è richiesta una patente diversa da quella di cui
si è in possesso o quando con patente A B§C o D speciale
si guidi un veicolo diverso da quello indicato o
specialmente adattato in relazione alla minorazione
(da 1 a 3 mesi-art. 125 C.d.S.);

- per la temporanea perdita dei requisiti fisici o psichici
prescritti (sospensione a tempo indeterminato fino al
recupero dei prescritti requisisti - art. 129 C.d.S. )

-quando si superino di oltre 40km/h i limiti massimi
di velocità (da 1 a 3 mesi se il conducente ha la patente
da meno di 3 anni; in caso di recidiva nel corso di 2 anni la
sospensione e da 4 a 8 mesi se il conducente ha la
patente da meno di 3 anni -art.142 C.d.S )

- quando si circoli contromano in corrispondenza di curve
dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità o si percorra
contromano la carreggiata di una strada a
carreggiate separate ( da 1 a 3 mesi; in caso di recidiva la
sospensione è da 2 a 6 mesi-art.143 C.d.S.);

- quando si trasportino merci pericolose senza
autorizzazione o non si rispettino le condizioni di sicurezza
imposte dall'autorizzazione medesima (1a 6 mesi -
art.168 C.d.S.);

- in autostrada o su {strade extraurbane principali:

- quando si inverta il senso di marcia o si circoli
contromano (6 a 24 mesi - art. 176 C.d.S.)

- quando si circoli sulla corsia di emergenza se non per

arrestarsi o riprenedere la marcia o sulle corsie di
variazione di velocità se non per entrare e uscire dalla
carraggiata (da 2 a 6 mesi- art. 176 C.d.S.);

- quando si circoli senza cronotachigrafo se prescritto
o con cronotachigrafo non regolare o non funzionante
(da 15 giorni a  3 mesi - art.179 C.d.S. );

- quando si guidi in stato di ebbrezza da alcool
(da 15 giorni a 3 mesi) da 1 6 mesi per più violazioni in
1 anno - art. 186 C.d.S)

- quando in caso di investimento di persona non ci si
fermi a prestare assistenza (da 3 mesi a 1 anno
-art.189 C.d.S.);

- quando si circola abusivamente con veicolo sequestrato
(da 1 a 3 mesi- art.213 C.d.S.)

- quando nel periodo di sospensione della carta di 
circolazione il conducente circoli abusivamente
( da 3 a 12 mesi - art.217 C.d.S. );

- quando dalle violazioni delle norme del Codice
derivino lesioni a persone ( da 15 giorni a 6 mesi a seconda
della gravità delle lesioni- art.222 C.d.S.):

- se il conducente di un trasporto merci commette tre
violazioni in un triennio dell'obbligo di avere con sè
la bolla IVA o di averla sottoscritta (da 15 giorni a tre mesi)

- per detenzione ad uso personale di stupefacenti in dose
non superiore a quella media giornaliera o se il titolare non
segue il programma terapeutico per il recupero dalle
tossicodipendenze.

La sospensione della patente è disposta
dal prefetto per un periodo da 1 a tre mesi quando
per 2 volte in 2 anni il conducente violi:

- le norme sulla precedenza (art. 145 C.d.S.)
- le norme sui passaggi a livello (art. 147 C.d.S)
- le norme sul divieto di sorpasso (art.148 C.d.S.).
- le norme sulla distanza di sicurezza (art.149 C.d.S.)
- le norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati
ço su strade di montagna (art.150 C.d.S.).

Designed and maintained by

ИталияИталия