RITIRO E REVOCA PATENTE DI GUIDA
RITIRO E REVOCA PATENTE DI GUIDA
La patente è immediatamente ritirata da chi accerta la
violazione quando il titolare:
- ometta di far annotare iil trasferimento di residenza entro
30 giorni (art.116 C.d.S);
- guidi con patente scaduta di validità
(art.126 e 136 C.d.S.)
- guidi senza essersi sottoposto alla revisione (se prescritta)
o sia stato dichiarato temporaneamente non idoneo
alla guida al seguito di accertamento sanitario.
- non abbia provveduto sistemare il carico sul veicolo
secondo le modalità previste dal codice (art.164 C.d.S.).
Nei casi suddetti la patente è restituita dopo l'adempimento
della prescrizione omessa.
La patente di guida è revocata quando:
- Il conducente non sia più in possesso dei requisiti fisici
psichici o morali prescritti all'esame di revisione sia risultato
non più idoneo abbbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra di stato estero (art. 130 C.d.S.);
- nel periodo di sospensione della patente il conducente
circoli abusivamente;
- quando entro cinque anni da una condanna per lesioni a
persona si verifichi una seconda condanna (art 222 C.d.S.).
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